Impianti idraulici

Le norme che regolano sia gli idraulici che il rifacimento degli Impianti idraulici   sono quelle di cui si occuperanno per dimensionare, installare/fornire/modificare/riparare,

Devono essere alla portata di tutti e invitiamo i nostri utenti in generale a chiedere, sempre, se l’intervento o l’azienda che stanno per incontrare in questo contesto è in possesso dei requisiti contestuali ed abbia un responsabile tecnico. attenzione a chi non certifica o dice che non serve. un tecnico deve poter (se non lui, chi per esso) certificare il suo operato. nella maggior parte dei casi come installazione impianti, installazione caldaia o sostituzione scaldabagno (sia elettrico che a gas), allacciamenti gas e verifica di tenuta impianto, ricordiamo che è obbligatoria la certificazione di conformità 

Autocertificazione – denuncia di inizio attività e requisiti tecnici  le imprese che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento e manutenzione (ordinaria o straordinaria) degli impianti oggetto della ex legge 46/90, nuovo dm 37 del 2008 (impianti idraulici sanitari, del gas, di riscaldamento e condizionamento) fanno denuncia di inizio di attività, indicando le relative voci per le quali possono essere abilitati, le cosiddette “lettere” che indicano il possesso dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa, secondo le sue mansioni visionabili sulla visura camerale.

Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l’artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana. altre imprese  le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all’iscrizione nel registro delle ditte di cui al t.u. 20/09/34, n.2011.

Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico  professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo gli appositi modelli approvati con d.m.4  cosa deve avere un’impresa per posare i materiali secondo l’art.3 l.46/90  laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;  diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa allo specifico settore di attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno 1 anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, con qualifica di operaio specializzato nelle attività d installazione, di trasformazione, di ampliamento degli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della l.46/90.5 requisiti tecnico-professionali dell’imprenditore o di un responsabile tecnico – terminologie

Per “laurea tecnica specifica” si intende: laurea in ingegneria, in architettura o in fisica. per “diplomi di scuola secondaria superiore” si intendono: i diplomi di perito industriale rilasciati dagli i.t.i. (istituti tecnici industriali), i diplomi di maturità professionale (5 anni di studio) e i diplomi di qualifica professionale (3 anni di studio) rilasciati dagli i.p.s.i.a. (istituti professionali di stato per l’industria e l’artigianato). gli accorpamenti che individuano la specializzazione relativa al settore impiantistico in relazione all’indirizzo di studio sono di seguito riportati.

Link Utili:

Guarda alcuni nostri lavori di Idraulico (Youtube)

Etimologia della parola Idraulico (Wikipedia)

CHIAMA ORA
WHATSAPP
EMAIL